Il giudice di Pace di (Omissis) rigettava l’opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse nei confronti di A.A. con le quali le era stata contestata la “violazione dell’art. 5, commi 1 e 9, art. 8 comma 4 lettera a) Regolamento applicazione Imposta di Soggiorno n. 349, perchè quale proprietaria di unità abitativa per locazione turistica ((Omissis)), sita in (Omissis), a) ometteva di richiedere, contestualmente con l’inizio dell’attività, le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell’Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune (Ordinanza -Ingiunzione di pagamento n. 2053/2019 sanzione di Euro 100,00); b) ometteva di richiedere, il pagamento dell’imposta di soggiorno entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite (Ordinanza -Ingiunzione di pagamento n. 2082/2019, sanzione di Euro 100,00; c) ometteva di inoltrare al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione entro il termine previsto la comunicazione dei dati inerenti la riscossione dell’imposta di soggiorno relativa al secondo trimestre 2018 (scadenza termine 15 luglio 2018)” Ordinanza -Ingiunzione di pagamento n. 2084/2019, sanzione di Euro 177,20; d) ometteva di inoltrare al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione entro il termini previsto la comunicazione dei dati inerenti la riscossione dell’imposta di soggiorno relativa al terzo trimestre 2018 (scadenza termine 15 ottobre 2018) Ordinanza -Ingiunzione di pagamento n. 2090/2019, sanzione di Euro 177,20; e), ometteva di inoltrare al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione entro il termine previsto la comunicazione dei dati inerenti la riscossione dell’imposta di soggiorno relativa al quarto trimestre 2018 (scadenza termine 15 gennaio 2019)”; Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 2092/2019, sanzione di Euro 167,00.
2. A.A. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
3. Il Comune di (Omissis) resisteva al gravame.
4. Il Tribunale di (Omissis) accoglieva l’appello, riformava la sentenza del giudice di pace e annullava le suddette ordinanze-ingiunzione. In particolare, richiamata la normativa rilevante in materia di imposta di soggiorno (art. 4 del d. lgs. n. 23 del 2011 e art. 5 della legge regionale n. 13 del 2017 e il regolamento comunale n. 349 del 2012) evidenziava che alla luce delle norme richiamate la responsabilità della riscossione dell’imposta degli ulteriori adempimenti doveva ritenersi sussistente soltanto in capo al soggetto che incassava i canoni di locazione e i corrispettivi. Alla luce dell’interpretazione sistematica delle previsioni richiamate era evidente che il presupposto per la riscossione dell’imposta e degli ulteriori adempimenti per tutti i soggetti indicati era l’incasso dei canoni di locazione e dei corrispettivi. L’elencazione degli obblighi del gestore della struttura ricettiva di cui all’art. 5 del regolamento citato non comportava l’individuazione di una figura ulteriore oltre a quella demandata alla riscossione dei canoni e dei corrispettivi.
Nel caso di specie il presupposto di fatto non era indicato nel verbale e nell’ordinanza ingiunzione ed era escluso in base alle deduzioni della ricorrente appellante e rientrava nell’onere probatorio dell’amministrazione. Risultava, peraltro, pacifico che la A.A. si fosse servita di “booking.com”, soggetto gestore di un portale telematico, e la stessa amministrazione attraverso la simulazione presso il portale aveva constatato che i canoni erano riscossi dal predetto soggetto. D’altra parte, anche il giudice di primo grado aveva considerato pacifica tale circostanza, ritenendo la suddetta società obbligata a versare l’imposta di soggiorno e, tuttavia, ritenendo anche la A.A. obbligata.
Secondo il Tribunale, invece, l’unica obbligata era la società che provvedeva all’incasso dei canoni e pertanto era (Omissis) a non aver provveduto a stipulare la convenzione con il Comune di (Omissis) ed era il soggetto inadempiente.
5. Il Comune di (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
6. A.A. è rimasta intimata.
7. Il Comune ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione di norme di Legge con riferimento all’art. 4, comma 1-ter, del d. lgs. n. 23/2011, all’art. 4, comma 5-ter, del d. l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017, all’art. 5, comma 5, lett. d), e comma 7, della L.R.. Piemonte n. 13/2017, ed all’art. 5, comma 10, del Regolamento del Comune di (Omissis) n. 349 per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno.
Secondo il Comune ricorrente la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che il mero intervento della società (Omissis) nella procedura di prenotazione della struttura ricettiva gestita dalla A.A. concretizzasse il presupposto cui la normativa richiamata (legge nazionale, regionale e regolarmento comunale) ricollega l’individuazione del soggetto responsabile del versamento dell’imposta di soggiorno e cioè l’incasso del canone o del corrispettivo. Richiamate le norme di legge ed evidenziato che disposto di cui al suddetto comma 5 ter dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017 il legislatore ha inteso chiarire che, qualora vi sia divergenza tra il proprietario/gestore della struttura ed il soggetto che incassa il canone, è su quest’ultimo che incombe l’onere di procedere al pagamento dell’imposta di Soggiorno e ciò sulla base della considerazione che è il soggetto che incassa definitivamente il canone per l’intero ad essere il soggetto che più facilmente è in grado di provvedere alla riscossione dell’imposta da parte del soggetto passivo, e cioè l’ospite della struttura. Allo stesso tempo, essendo il gestore del portale telematico, al pari del proprietario/gestore della struttura, mero sostituto di imposta, è evidente che qualora, in base agli accordi contrattuali fissati (fra proprietario/gestore della struttura, gestore del portale telematico e ospite della struttura), il versamento dell’Imposta da parte del soggetto passivo debba essere effettuato solo al termine del soggiorno e nelle mani del proprietario/gestore della struttura (come nella vicenda oggetto del presente contenzioso), il gestore del portale telematico mai potrebbe essere considerato quale responsabile della riscossione e del versamento dell’imposta in quanto rispetto ad essa egli rimane terzo estraneo.
Nel caso di specie, infatti, sulla base della documentazione agli atti emerge come il pagamento del corrispettivo, sebbene effettuato tramite il sito (Omissis), era accreditato sul conto bancario intestato a B.B. il quale insieme alla A.A. affittava in regime di locazione breve l’immobile oggetto della controversia. Infatti, al cliente, dopo la prenotazione, viene immediatamente addebitato l’importo del corrispettivo in modo tale che il cliente paghi l’intero soggiorno prima di arrivare alla struttura e successivamente al termine del pernottamento il proletario gestore riceve un bonifico alle coordinate bancarie precedentemente indicate contenente per l’appunto il corrispettivo dovuto dall’ospite. In tale rapporto il gestore del portale telematico non è il destinatario finale del corrispettivo è il pagamento anticipato assolve un evidente ratio di garanzia per il proprietario gestore. Sul sito di (Omissis) era espressamente previsto che l’imposta di Soggiorno dovesse essere pagata “durante il soggiorno” (docomma 13 del Comune di (Omissis) in primo grado) e, dunque, direttamente nelle mani della proprietà/gestione della struttura ricettiva.
Anche in base al regolamento del Comune di (Omissis) emerge che la responsabilità di (Omissis) alla riscossione dell’imposta è subordinata all’incasso dei canoni di locazione e non quando il portale funge da mero tramite del versamento della somma di denaro costituenti il corrispettivo del canone di locazione.
D’altra parte, sarebbe la stessa finalità dell’imposta di soggiorno a rendere evidente la correttezza dell’interpretazione del Comune. Infatti, l’imposta poggia sul presupposto che il maggior carico urbanistico originato dai flussi turistici effettivamente soggiornanti in una determinata località richiede un costante adeguamento e manutenzione dei servizi pubblici locali. Per questo motivo l’imposta è dovuta a condizione che l’ospite effettivamente soggiorni nelle strutture ricettive sicchè se dopo aver effettuato una prenotazione l’ospite non si presenta, l’imposta non è dovuta rimanendo del tutto irrilevante il fatto che debba o meno pagare il costo della struttura ricettiva al proprietario gestore. Risulta evidente, pertanto, che il versamento non può che essere effettuato al momento di effettivo soggiorno e non in un momento temporalmente precedente. Per tale motivo il versamento dell’imposta non può essere fatto ricadere su di un soggetto terzo che funge da intermediario tra ospite gestore.
1.1 Il motivo di ricorso è fondato.
La disciplina dell’imposta di soggiorno – tanto quella della legislazione nazionale quanto quella della legge regionale del Piemonte così come il regolamento comunale – depone per la tesi sostenuta dal Comune ricorrente. In sintesi, l’art. 4, comma 1 ter, del d. lgs. n. 23 del 2011, l’art. 5, comma 5, lett. d) e comma 7, della L.R. Piemonte n. 13/2017 e l’art. 5 del Regolamento del Comune di (Omissis) n. 349 per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno fanno tutti univocamente riferimento al gestore della struttura ricettiva come soggetto obbligato al pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Nella legislazione della Regione Piemonte, solo per le locazioni turistiche, è prevista la possibilità che anche i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, possano assolvere agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell’imposta di soggiorno, attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza.
La suddetta possibilità è limitata alle locazioni turistiche e presuppone la stipula delle convenzioni, sicchè non è applicabile al caso di specie avente ad oggetto la diversa ipotesi di un gestore di una struttura ricettiva che si avvale di un portale telematico per gestire le prenotazioni e che non può ritenersi esonerato dall’obbligo di provvedere al pagamento dell’imposta di soggiorno anche se il pagamento da parte dei clienti avviene mediante il suddetto portale che incassa il corrispettivo e successivamente lo riversa al gestore. Come si è detto, infatti, dal complesso normativo richiamato dal Comune ricorrente emerge chiaramente che tenuto al pagamento è il gestore della struttura ricettiva che poi è anche colui che incassa il canone o il corrispettivo. Peraltro, il pagamento avviene con una dichiarazione che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La legislazione regionale pone a carico del gestore anche altri obblighi connessi quali la comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell’art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive) e la trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall’art. 5- bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica – Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).
In ogni caso, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che il pagamento dell’imposta di soggiorno è posto a carico di colui che gestisce la struttura ricettiva e che incassa il pagamento definitivo, anche perchè e l’unico soggetto in grado di verificare il presupposto per il pagamento dell’imposta ovvero che vi sia stata l’effettiva presenza dell’ospite nella struttura ricettiva e che l’ospite non rientri tra le categorie esentate.
Risulta evidente, pertanto, che il responsabile della piattaforma telematica per la prenotazione non può sostituire in questo ruolo il gestore della struttura anche perchè, come si è detto, la dichiarazione è periodica e cumulativa e non è dedotto alcun rapporto di esclusiva tra la struttura ricettiva e il portale telematico che gestisce le prenotazioni. Nella specie risulta che (Omissis) fungeva solo da intermediario tra gli ospiti e il gestore della struttura ricettiva incassando le somme versate dai primi e girandole alla A.A..
2. In conclusione la Corte in accoglimento del motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di (Omissis) in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di (Omissis) in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
- Redazione
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