• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

Deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all’interessato o a terzi l’intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l’accordo intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all’assegnazione di beni destinati a far parte del “relictum”, in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare).

(Cass. Civ. Sez. 2, n. 5555 del 21/02/2022 ).

  • Gli Argomenti trattati

- Divieto del patto successorio ex art. 458 c.c. – Assenza di convenzione – Manifestazione verbale nei confronti del destinatario, da parte della persona della cui successione si tratta.

  • I riferimenti normativi

- Cod. Civ. art. 458.

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