La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:
La nullità comminata dall’art. 17 comma 1, della l. n. 47 del 1985, “ratione temporis” vigente, sostituito dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 – che colpisce gli atti tra vivi sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, ove non risultino gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria – rileva anche in caso di atti di trasferimento di terreni sui quali siano state realizzate opere qualificabili come edifici (o loro parti), atteso che in tal caso la compravendita del terreno comporta il trasferimento, a titolo negoziale, anche dei fabbricati, acquisiti in proprietà per accessione ex art. 934 c.c. dal venditore del terreno, indipendentemente da chi li abbia costruiti, ancorché non menzionati espressamente nell’atto (salvo che il venditore al momento della cessione conservi espressamente la proprietà a sé o ad altri di tali manufatti).
(Cass. Civ. Sez. 2, n. 21083 del 04/07/2022).