1. – P.G. e C.G.M. ricorrono per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di B.C., già C.D.R.S., contro la sentenza del 24 agosto 2016, con cui la Corte d’appello di Genova ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il loro appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Savona.
Ha osservato la Corte territoriale che il termine “lungo” per la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado scadeva il 17 marzo 2014, e che la notificazione dell’atto d’appello era stata eseguita a mezzo Pec dopo le 21:00 dell’ultimo giorno, di guisa che, a mente del D.Lgs. 179 del 2012, art. 16 septies, convertito in L. n. 221 del 2012, essa doveva considerarsi perfezionata alle 7:00 del giorno successivo, ossia tardivamente.
2. – B.C. a. resiste con controricorso.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento.
3. – Il primo mezzo denuncia violazione di legge per avere la Corte d’appello fatto applicazione di una norma, quella introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45 bis, comma 2, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la notificazione effettuata a mezzo Pec dopo le 21:00 si considera perfezionata alle 7:00 del giorno successivo, che, all’epoca della notificazione dell’atto d’appello, non era ancora entrata in vigore.
Il secondo mezzo denuncia error in procedendo, per il fatto che la banca appellata aveva formulato eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività soltanto nella comparsa conclusionale.
Il terzo mezzo denuncia un ulteriore error in procedendo in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
4. – Il ricorso va accolto.
4.1. – Il primo mezzo è fondato nel senso che segue.
Come si è osservato in espositiva, il termine per la proposizione dell’appello cadeva nel caso di specie il 17 marzo 2014: sicché la Corte d’appello ha senz’altro errato nel fare così e semplicemente applicazione del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16 septies, convertito in L. n. 221 del 2012, laddove la norma – come subito si dirà poi dichiarata incostituzionale – stabiliva che: “La disposizione dell’art. 147 c.p.c., si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle 7 del giorno successivo”: difatti detta previsione è stata inserita nel citato art. 16 septies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (Misure urgenti per a semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114. E dunque la Corte d’appello ha fatto applicazione di una norma, evidentemente non retroattiva, che, all’epoca della notificazione in discorso, era ancora di là da venire.
Ciò detto, è cosa nota che la Corte costituzionale, con sentenza numero 75 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento
di generazione della predetta ricevuta.
L’argomento posto a sostegno della dichiarazione di incostituzionalità è presto detto: l’art. 147 c.p.c., mira alla tutela del riposo del destinatario della notificazione, ed una simile ratio non giustifica analoga previsione nel campo delle notificazioni telematiche.
Tanto premesso, la dichiarazione di incostituzionalità ora menzionata non è direttamente rilevante per la soluzione del quesito qui in esame, concernente l’orario delle notificazioni telematiche, in epoca antecedente all’introduzione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, citato art. 45 bis, comma 2, lett. b), quando la materia delle notificazioni via pec effettuate direttamente dagli avvocati, nel quadro di applicazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53, era regolata dalla disciplina previdente, e cioè della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, nonché, in seguito, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, i quali nulla stabilivano in ordine al tempo di dette notificazioni, suscitando il problema dell’applicabilità dell’art. 147 c.p.c., anche alla notificazioni telematiche.
Ma è altrettanto evidente che la pronuncia del Giudice delle leggi segna la strada dell’interpretazione di quest’ultima disposizione, secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. E cioè, la Corte costituzionale ha chiarito, come si diceva, e del resto in adesione all’opinione comunemente accolta, che l’art. 147 c.p.c., è funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario, diritto che non è lambito nè tantomeno infranto dall’effettuazione di una notificazione telematica, la qual cosa indice a reputare, nell’ottica dell’interpretazione costituzionalmente orientata, l’inapplicabilità quoad tempus dell’art. 147 c.p.c., alle notificazioni telematiche, e l’applicabilità della regola generale in forza della quale i termini per le impugnazioni sono stabiliti a mesi o a giorni, sicché la loro scadenza va fissata alle 24:00 dell’ultimo giorno utile.
Ergo, nel caso di specie l’atto d’appello era stato tempestivamente proposto con atto passato alla notifica poco dopo le 22:00 dell’ultimo giorno utile.
4.2. – Il secondo e terzo motivo sono assorbiti.
5. – La sentenza è cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Genova, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.
- Notificazioni telematiche.
- L. n. 221 del 17/12/2012 - L. 114 del 11/08/2014.
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