1. Con ricorso del 20 marzo 2003, M.M.L. in qualità di tutrice di M.V. (precedentemente dichiarata interdetta dal Tribunale di Roma), chiese ed ottenne un’ingiunzione di pagamento, nei confronti di P.F. , per l’importo di Euro 160.000,00, oltre interessi legali, invocato a titolo di restituzione per averlo questi prelevato dal conto corrente bancario cointestato tra M.V. e il P. stesso.
1.1. L’opposizione da lui promossa ex art. 645 c.p.c., fu respinta dal Tribunale di Roma, con sentenza del 31 maggio 2006, poiché egli aveva ammesso che la somma prelevata apparteneva a M.V. ed il mandato per eseguirne la donazione in favore di A.M.M. , cognata di M.V. e suocera del P. , avendo ad oggetto una somma di denaro di non modico valore, avrebbe dovuto rivestire la forma dell’atto pubblico; in difetto, la donazione ed il mandato erano nulli e M.V. aveva diritto alla restituzione della somma.
2. Il gravame del P. contro detta decisione – interrotto per la morte di M.V. e riassunto nei confronti dei suoi eredi M.M.L. , M.A. e S.G. – è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 4399, dichiarativa pure del difetto di legittimazione passiva di M.A. per avvenuta sua rinuncia all’eredità.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ha ritenuto: i) di non modico valore, come tale necessitante la forma dell’atto pubblico, la donazione della menzionata somma che M.V. aveva inteso effettuare, incaricandone il P. , in favore di A.M.M. . Pertanto, anche il mandato conferito a tal fine all’appellante avrebbe dovuto rivestire analoga forma; ii) correttamente individuato nel P. il soggetto tenuto alla invocata restituzione.
3. Avverso la sentenza da ultimo indicata, ricorre per cassazione il P. , affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Resistono, con unico controricorso, parimenti illustrato da analoga memoria, M.M.L. e S.G. .
1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
I) “Violazione ed errata applicazione degli artt. 1176 e 1710 c.c. – Errata identificazione del P. quale destinatario dell’eventuale obbligo di restituzione della somma per cui è causa (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Si ascrive alla corte distrettuale di avere erroneamente identificato il P. quale soggetto gravato dell’obbligo di restituzione dell’importo de quo, non essendo egli a conoscenza, nè dovendo esserlo, dell’asserita nullità per vizio di forma del mandato, non avendo cognizioni giuridiche specifiche e dovendosi giustificare la sua condotta per aver ignorato la normativa in questione;
II) “Violazione ed errata applicazione dell’art. 783 c.c., comma 2 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”, per avere la corte territoriale qualificato erroneamente la descritta donazione di Euro 160.000,00 come di valore non modico, non tenendo conto del cospicuo patrimonio effettivo della donante.
2. La prima di tali doglianze è inammissibile perché mostra di non cogliere appieno la ratio decidendi, sul punto, della decisione impugnata.
2.1. Invero, la Corte d’Appello di Roma, ha ritenuto: i) nulla la donazione della somma di Euro 160.000,00, della cui effettuazione, in favore di A.M.M. , M.V. aveva incaricato il P. , considerandola di non modico valore e necessitante, pertanto, della forma, ad substantiam, dell’atto pubblico, nella specie pacificamente mancato. Da tanto ha fatto conseguire la nullità anche del “mandato” con rappresentanza conferito da M.V. al P. per la concreta effettuazione di detta donazione, anch’esso privo della forma predetta (cfr. artt. 1704 e 1392 c.c.); ii) che “obbligato alla restituzione in favore dell’attrice sostanziale M.V. non può certo ritenersi A.M.M. , che, se mai, dovrà risponderne nei confronti di P.F. , quanto quest’ultimo, verso il quale esattamente è stata proposta la richiesta ingiunzione, atteso che la sanzione della nullità ha riguardato gli atti innanzitutto compiuti da questo (esecuzione del mandato nullo) e senza i quali l’attrice M. non sarebbe stata privata della somma di danaro, venendo meno la titolarità, da parte del mandatario, della disponibilità della somma che poi ha girato a A.M.M. (e ciò prima ancora che questa ne affidasse la gestione allo stesso P. )”.
2.2. Orbene, rileva il Collegio che non è stato censurato in alcun modo l’assunto riguardante l’esistenza del mandato con rappresentanza conferito da M.V. al P. al fine di fargli compiere la donazione predetta; nè è stata contestata la necessità di una stessa forma tra la donazione da effettuarsi e l’atto ad essa evidentemente prodromico.
2.2.1. È indubbio, poi, che, giusta il combinato disposto degli arti. 1392 e 1704 c.c., la procura insita nel mandato con rappresentanza suddetto avrebbe dovuto rivestire la medesima forma (atto pubblico, avendo il mandato ad oggetto il compimento di una donazione rivelatasi di valore non modico) prescritta per il contratto che il rappresentante avrebbe dovuto concludere. È noto, inoltre, che, nell’ipotesi di nullità di un contratto (nella specie quello di donazione), la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell’indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali, sicché eventuali profili di colpa e/o mala fede rileverebbero esclusivamente in relazione alla individuazione della data di decorrenza di eventuali interessi sull’indebito da restituire.
2.3. Correttamente, allora, la richiesta di restituzione è stata rivolta contro il P. , posto che la nullità ha investito un contratto di donazione da lui concluso, in virtù di un potere di rappresentanza della donante M.V. pure invalidamente attribuitogli, senza il quale quest’ultima non sarebbe stata privata del suddetto importo di danaro, in ragione della insussistenza della titolarità, da parte del mandatario, della disponibilità della corrispondente somma della prima (circostanza pure rimasta incontroversa) da lui successivamente girata a A.M.M. che, poi, gliene affidò la gestione.
2.3.1. È affatto ininfluente, quindi, discutere di diligenza, o meno, nell’esecuzione del mandato, come, invece, fatto dal P. argomentando la censura in esame, posto che ciò presupporrebbe l’esistenza – invece inconfigurabile, nella specie, per quanto si è precedentemente detto – almeno di un potere di
rappresentanza validamente conferito. Nè l’ignoranza della disciplina giuridica finora descritta può essere invocata dall’odierno ricorrente a suo vantaggio.
2.4. Va enunciato, dunque, il seguente principio di diritto: “In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell’atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente – perché non in forma di atto pubblico – attribuitogli da quest’ultimo, determina l’insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell’obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta”.
3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
3.1. La corte capitolina, infatti, ha affermato che “… anche in rapporto alle circostanze del caso (titolarità, in capo alla mandante, di tale somma di danaro ovvero di titoli mobiliari bancari per circa Euro 370.000,00 e di saldo contanti per circa Euro 23.000,00 già alla data del 30-6-2001, come da estratto della (OMISSIS) in atti opponente; di usufrutto su immobile di cinque camere nel quartiere (OMISSIS) e di pensione quale commerciante…), la somma di danaro in oggetto, Euro 160.000,00, non appare di modico valore, in considerazione della quantità della stessa per come oggettivamente apprezzabile”.
3.2. Secondo l’orientamento costante di questa Suprema Corte, poi, ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell’atto pubblico ad substantiam, l’art. 783 c.c., non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 3858 del 2020).
3.2.1. La doglianza in esame lamenta, sostanzialmente, una errata valutazione del patrimonio della donante per non essersi tenuto conto della effettiva entità dello stesso, essendo stata omessa la valutazione di un deposito titoli di M.V. , presso la (OMISSIS) s.p.a., per circa Euro 437.374,00. Tanto avrebbe incrementato il valore complessivo del suo patrimonio da Euro 393.000,00 (Euro 370.000,00 in titoli ed Euro 23.000,00 in contranti), stimato dalla corte d’appello, ad Euro 813.848,92: importo, quest’ultimo, rispetto al quale una donazione di Euro 160.000,00 doveva considerarsi, secondo l’odierno ricorrente, di modico valore.
3.3. Orbene, posto che dell’art. 783 c.c., comma 2, stabilisce che la modicità del valore della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, ciò importa che, sulla base della varia potenzialità reddituale di quest’ultimo, può venire meno il carattere della modicità se quelle condizioni siano modeste, come, viceversa, può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere. Si tratta, in ogni modo, di indagine rimessa all’apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, ed imponendo un contemperamento di dati analitici, è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 3858
del 2020; Cass. n. 7913 del 2011; Cass. n. 11304 del 1994; Cass. n. 1873 del 1989; Cass. n. 1134 del 1982; Cass. n. 1400 del 980; Cass. n. 967 del 1976). Quest’ultimo, peraltro, nella formulazione come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 20 luglio 2015), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del
2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Parimenti, non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio predetto gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
3.3.1. Nella specie, è innegabile, alla stregua del riportato, corrispondente passo motivazionale della sentenza oggi impugnata, che la corte territoriale abbia attribuito valore decisivo, per escludere il modico valore della donazione de qua, innanzitutto alla entità stessa della somma donata (circa Euro 160.000,00) “per come oggettivamente apprezzabile”, pur procedendo comunque ad una valutazione del patrimonio della donante.
3.3.2. Se, dunque, l’art. 783 c.c., nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede, in primis, che la modicità dell’oggetto della donazione sia valutata obbiettivamente, soggiungendo che essa va riguardata “anche” in rapporto alle condizioni economiche del donante, ne consegue che ove, già sotto il profilo obbiettivo in sé considerato, tale modicità vada esclusa, ne resta evidentemente svalutata la ulteriore indagine “soggettiva” circa la sua effettiva incidenza sul patrimonio del donante medesimo. Da ciò la sostanziale non decisività del fatto del cui asserito omesso esame oggi si duole il P. .
3.3.3. A tanto deve aggiungersi che la valutazione delle risultanze delle prove come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi istruttori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende pure al convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova.
3.4. In definitiva, quindi, la censura in esame si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass.
n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, regolate dal principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
5. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.F. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52
- Donazione di non modico valore – Forma – Atto pubblico – Necessità – Mandato a donare – Conferimento del potere di rappresentanza – Assenza della forma dell’atto pubblico – Nullità - Donazione di somma di denaro conclusa dal mandatario del donante - Assenza della forma dell’atto pubblico.
- Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 783, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1418 com. 2.
Mi auguro che questo post ti sia utile e ti ricordo che ogni articolo – grazie anche alla collaborazione dei lettori – viene costantemente aggiornato e approfondito nel tempo al fine di offrire una guida quanto più completa ed esaustiva possibile.
La tua opinione conta. Miglioriamo insieme il Progetto.
Hai opinioni, pareri, correzioni da condividere su questo argomento?
Faccelo sapere! Il nostro obiettivo è offrire i migliori contenuti possibili.
Apprezziamo qualsiasi feedback ben argomentato.