• La Massima

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

L’obbligo di rispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima di altezza minore dell’altra), tranne che le due pareti aderiscano in basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui.

(Cass. Civ. Sez. 2, n. 28147 del 27/09/2022).

INDICE DEI CONTENUTI

  • Gli Argomenti trattati

- Distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate - Finestra di una parete che non fronteggia l’altra parete - Estensione - Adesione delle due pareti su tutto il fronte e su tutta l’altezza con assenza di interstizi e intercapedini.

  • I riferimenti normativi

- DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9.

Ti è stato utile questo contenuto? Condividilo!

Mi auguro che questo post ti sia utile e ti ricordo che ogni articolo – grazie anche alla collaborazione dei lettori – viene costantemente aggiornato e approfondito nel tempo al fine di offrire una guida quanto più completa ed esaustiva possibile.

La tua opinione conta. Miglioriamo insieme il Progetto.
Hai opinioni, pareri, correzioni da condividere su questo argomento?
Faccelo sapere! Il nostro obiettivo è offrire i migliori contenuti possibili.
Apprezziamo qualsiasi
feedback ben argomentato.