1. Il nuovo giudizio davanti al giudice di pace.
In attuazione dei principi di delega previsti dal comma 7 dell’articolo unico della legge delega, il legislatore delegato ha riscritto il giudizio dinanzi al giudice di pace, intervenendo sugli artt. 316, 317, 318, 319, 320 e 321 c.p.c.
La novità più significativa è che, per tale giudizio, verranno applicate le forme del procedimento semplificato di cognizione.
La domanda deve essere proposta con ricorso, e non più con atto di citazione.
Alla prima udienza, fermo restando l’obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, il giudice di pace deve osservare il disposto dell’art. 281 duodecies c.p.c., che prevede che si proceda all’istruttoria necessaria o si mandi la causa in decisione. Il modello decisorio è identico a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Inoltre, è stato modificato l’art. 7 c.p.c., elevando a diecimila euro il limite generale di valore della competenza del giudice di pace, con riguardo alle cause relative a beni mobili, ed innalzando a venticinquemila euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli.
Infine, anche per il giudice di pace troveranno applicazione le disposizioni sul processo civile telematico e, di conseguenza, sono stati apportati i relativi adattamenti alle disposizioni in esame.
2. Le tavole di raffronto
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