Le basi

1. Che cos’è il tirocinio forense?

Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.
(Art. 41. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

 

2. Come si svolge il tirocinio forense?

Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.

  • Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest’ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, secondo periodo.
  • Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.
  • Per riservatezza si intende l’adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

(Art. 3 Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016).

 

3. Come iscriversi nel registro dei praticanti?

La domanda di iscrizione segue regole leggermente diverse in base a ciascun COA, che rende disponibile l’apposita modulistica con l’elenco della documentazione da allegare con i relativi costi.
A titolo esemplificativo, occorre:

  1. Certificato di nascita*, residenza*, cittadinanza*;
  2. Autocertificazione della laurea con l’indicazione degli esami sostenuti, ai sensi dei DPR 183/2011 e DPR 445/2000 artt. 46 e 47;
  3. Certificazione (in bollo da € 16.00) di inizio pratica rilasciata dall’Avvocato regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli Nord;
  4. Dichiarazione di “Accoglienza del Dominus”;
  5. N. 3 fotografie formato tessera, 240 x 320 sfondo bianco (in giacca e cravatta);
  6. Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
  7. Fotocopia di un documento di riconoscimento;
  8. Certificato del casellario giudiziale*
  9. Certificato dei carichi pendenti* della Procura della Repubblica presso Il Tribunale,
  10. Versamento di € x per i diritti di immatricolazione;
  11. Versamento di € x per la quota associativa

* sostituibili con l’autocertificazione.
(Modello e richieste documentazione del COA di Napoli).

 

4. Quali sono i requisiti d’iscrizione?

Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:

  • essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea;
  • avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
  • godere del pieno esercizio dei diritti civili;
  • non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18;
  • non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
  • non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
  • essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

(Art. 17. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – (Art. 41 co.3 Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 17).

Il tirocinio

10. Quanto dura il tirocinio?

Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi (dalla data di delibera del CDO). La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

(Art. 41 co.5, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

 

11. I corsi di formazione sono obbligatori?

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

(Art. 43 Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

 

12. A quante udienze occorre assistere personalmente?

Il praticante deve assistere ad almeno venti udienze.

Più precisamente (Modalità di presenza, numero massimo giornaliero, frequenza settimanale) si rinvia ai singoli Regolamenti degli Ordini, i quali possono regolare la materia in maniera leggermente differente.

Tendenzialmente:

  • sono escluse le udienze di mero rinvio;
  • massimo due udienze al giorno;
  • almeno tre al mese;
  • devono essere appuntate nel libretto di pratica.

13. È previsto un compenso per il praticante?

Il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.

Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato.

Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

(Art. 41 co.11, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

 

14. Che cos’è il libretto della pratica forense?

Ai fini della pratica forense è richiesta al praticante avvocato la compilazione di un libretto che gli viene consegnato al momento dell’iscrizione al registro dei praticanti, presso l’Ordine degli Avvocati del proprio Foro.

Il libretto può differire parzialmente, come impostazione, a secondo dall’Ordine di appartenenza, ma è comunque suddiviso in tre semestri, per la durata complessiva di diciotto mesi di pratica.

Al termine di ogni semestre è necessario consegnare il libretto, compilato nella relativa parte, all’Ordine degli Avvocati di appartenenza ai fini della sua correzione.

15. Come si compila il libretto della pratica?

Il libretto è suddiviso in tre parti:

  • Udienze le udienze nelle quali il proprio dominus ha mandato difensivo;
  • Atti processuali o attività stragiudiziale alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia effettivamente collaborato;
  • Questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.

Al termine di ciascun semestre, entro 30 giorni, il libretto debitamente compilato, andrà consegnato per la vidimazione al Consiglio dell’Ordine. Prima del deposito, tuttavia, il libretto dovrà essere controfirmato (per attestazione di veridicità delle annotazioni in esso contenute) dal Dominus.

16. Che cos’è la relazione finale?

Al termine della pratica, si dovrà redigere un’apposita relazione (firmata dal Dominus) in cui si illustra sinteticamente le attività svolte ed indicate nel libretto, nonché le questioni di diritto trattate.

17. In che consiste il colloquio orale di accertamento della pratica?

Il Consiglio dell’Ordine è tenuto a verificare l’effettivo svolgimento della pratica forense al termine di ogni semestre o diversamente, a discrezione di ciascun Ordine.

Può decidere di farlo mediante un colloquio del praticante, che avrà presumibilmente ad oggetto domande:

  • di carattere tecnico sulle cause trattate;
  • sugli atti giudiziali e stragiudiziali più rilevanti alla cui redazione ha preso parte.

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