In questo articolo vogliamo condividere con te una formula didattica – professionale per le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
1. I termini
Le memorie di replica debbono essere depositate, dalla rimessione della causa al collegio, entro i seguenti termini perentori:
Facciamo qualche doverosa precisazione:
- Il giudice, nel rimettere la causa in decisione, ha il dovere di fissare tali termini;
- Il termine è affidato in contemporanea a tutte le parti;
- Le parti hanno la facoltà non l’obbligo di depositare le memorie;
- Il deposito avviene in via telematica;
- I termini sono perentori, ciò significa che una volta spirato si consuma il potere, salva la possibilità di rimessione in termini;
- I termini sono conseguenziali, ciò significa che ciascun termine inizia a decorrere dalla scadenza del precedente (es. se il primo termine scade di sabato, è prorogata al lunedì, ed il secondo termine inizierà a decorrere da tale giorno);
2. I contenuti e i limiti
Con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (Cass. civ., Sez. 6, 07/01/2016, n. 98 – Rv. 637908).
Inoltre, la memoria di replica prevista dall’art. 190 cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Cass. civ., Sez. 3, 17/03/2009, n. 6439 – Rv. 607123).
In definitiva, la comparsa conclusionale e, a maggior ragione, la memoria di replica, hanno la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del “thema decidendum“, sicché il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria (Cass. civ., Sez. 1, 16/07/2004, n. 13165 – Rv. 577217).
3. Schema
Dall’analisi della normativa e della giurisprudenza richiamata possiamo schematizzare come segue:
4. Formula
Vogliamo offrire un modello quanto più chiaro e semplice possibile, che permetta di evidenziare tutti i contenuti essenziali dell’atto [con in più qualche piccola indicazione pratica sulla redazione].
Quindi, oltre a personalizzare il modello al tuo caso di specie, sentiti libero di modificarne lo stile, il tono e la forma.
Questa è solo una possibile “struttura”, con un intento didattico e professionale, tutto il resto spetta a te!
Mi auguro che questo post ti sia utile e ti ricordo che ogni articolo – grazie anche alla collaborazione dei lettori – viene costantemente aggiornato e approfondito nel tempo al fine di offrire una guida quanto più completa ed esaustiva possibile.
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