In questo articolo vogliamo condividere con te una possibile formula didattica – professionale per richiedere l’abbreviazione dei termini di comparizione.

1. Inquadramento normativo

L’art. 163-bis c.p.c. prevede che:

  • Tra il giorno della notificazione [c.p.c. 148] della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi [c.p.c. 155] non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

  • Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

L’art. 70 disp. att. c.p.c. dispone inoltre che:

  • L’istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell’articolo 163-bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso [c.p.c. 125] diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.

  • Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l’udienza di prima comparizione e deve essere comunicato [c.p.c. 136], insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso devono essere notificati personalmente [c.p.c. 137] in un congruo termine stabilito dal presidente.

  • Se all’udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione [c.p.c. 181]. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.

2. Schema

Dall’analisi delle norme richiamate possiamo schematizzare come segue:

  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale del merito
  • Qualificazione atto: Ricorso
  • Normativa da richiamare:163 bis, c. 2, c.p.c. – 70 disp. att.

  • Destinatario: Presidente Tribunale / Sezione
  • Oggetto: Richiesta di abbreviazione dei termini di comparizione (fino alla metà)

  • Presupposto: la vicenda necessita di una pronta spedizione

3. Formula

Vogliamo offrire un modello quanto più chiaro e semplice possibile, che permetta di evidenziare tutti i contenuti essenziali dell’atto [con in più qualche piccola indicazione pratica sulla redazione].

Quindi, oltre a personalizzare il modello al tuo caso di specie, sentiti libero di modificarne lo stile, il tono e la forma.
Questa è solo una possibile “struttura”, con un intento didattico e professionale, tutto il resto spetta a te!

TRIBUNALE DI …

ISTANZA PER L’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI COMPARIZIONE

(EX ARTT. 163-BIS, C. 2, C.P.C. E 70 DISP. ATT.)

Ill.mo Sig. Presidente,

Il Sig. …, nato a …, il …, residente in …, via …, n. …, (CF: …) elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in …, via … n. …, presso lo studio dell’avv. …, del foro di … (CF: …; FAX …; PEC …), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al sopra esteso atto di citazione;

PREMESSO CHE

la causa, instauranda con il predetto atto di citazione, richiede pronta spedizione in quanto:

  • [indicare i motivi specifici]

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia:

  1. abbreviare, nella misura della metà ai sensi dell’art. 163-bis, c. 2, c.p.c., i termini per comparire previsti dall’art. 163-bis, c. 1, c.p.c.

…, lì …

Avv. Efficace

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