CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
1. Le fasi dell’Esame orale
Si ricorda che la prova orale è divisa in tre fasi ma che deve essere valutato nella sua unicità (art. 2 bando) e deve svolgersi in unico contesto.
- Prima fase: esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;
- Seconda fase: discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
Come indicato nella nota del Ministero del 24.11.2023, si raccomanda alle sottocommissioni di attenersi nella formulazione delle questioni della prima e della seconda fase, alle materie scelte dal candidato, senza estendere l’oggetto a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse.
Nondimeno, ogni sottocommissione potrà valutare anche le risposte con le quali i candidati abbiano formulato collegamenti interdisciplinari.
Si richiamano, in ogni caso, le indicazioni contenute nella nota del Ministero della Giustizia del 24.11.2023, con particolare riferimento alla formulazione del quesito pratico-applicativo di cui alla prima fase della prova orale.
A mero titolo esemplificativo, in materia di diritto amministrativo sarà possibile valutare l’esposizione del candidato anche afferenti il processo amministrativo.
- Terza fase: dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
2. I criteri di valutazione
Quanto alla valutazione della prova orale, si confermano i criteri normativamente previsti:
- chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
- dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
- A tali criteri può aggiungersi la capacità di sintesi dimostrata dal candidato.
L’art. 9 del bando di esame 2023 riporta “fermo restando quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 primo periodo del DL n. 31 del 2021 l’effettiva durata complessiva della prova orale, nella sua interezza, deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità”.
A tal fine, occorre tener conto che la prima fase attiene alla discussione di “una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso”, mentre la seconda prevede la discussione di “brevi questioni”, da cui sia possibile ricavare la dimostrazione delle “capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato”.
3. La durata della seconda prova orale
Fermo il disposto dell’art. 9 del bando, che attribuisce alla sottocommissione il compito di determinare la durata complessiva della prova orale, può ritenersi ragionevole ed equo prevedere, oltre al termine di 30 minuti (dal momento della fine della dettatura del quesito) per l’esame preliminare del quesito della prima fase dell’orale, la previsione di un ulteriore termine per la esposizione di 60-70 minuti totali per tutte e tre le fasi. In altre parole, potrebbe dunque ritenersi equo e ragionevole che la durata totale dell’esame orale si attesti in non più di 90-100 minuti complessivi dalla fine della dettatura del quesito relativo alla prima fase.
Il giudizio che contiene la dichiarazione di idoneità o di inidoneità alla professione di avvocato sarà espresso dopo l’ultima fase dell’orale.
4. Il punteggio richiesto
Ai fini dell’abilitazione è necessario conseguire nelle prove orali il punteggio complessivo di 105.
Non è possibile la compensazione con voti al di sotto del 18 in ciascuna materia orale.
5. Le fonti normative
- art. 4 quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87;
- decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50;
- decreto del Ministro della giustizia del 2 agosto 2023 (Bando);
- circolare del Direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia del 24 novembre 2024
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