IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 1, comma 3, l’articolo 46, comma 6 e l’articolo 47, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell’adunanza del 18 giugno 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 agosto 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto del regolamento. Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) «commissione centrale»: la commissione di cui all’articolo 47, comma 1, della legge;
c) «commissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all’articolo 47, comma 2, della legge;
d) «sottocommissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all’articolo 47, comma 3, della legge.

Art. 2. Modalità di presentazione delle domande

1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e sono fissati il termine e le modalità di presentazione della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda può essere presentata anche con modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel medesimo decreto è rimessa a ciascuna commissione distrettuale l’indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove scritte la commissione distrettuale provvede a norma del periodo precedente e ne dà pubblicità in una sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia.

2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. E’ consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritte.

3. Sull’ammissibilità delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l’elenco degli ammessi, che è depositato almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell’elenco è data comunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell’avvenuta pubblicazione è data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria. Quando nella domanda non è indicato un indirizzo di posta elettronica, dell’avvenuta pubblicazione è data notizia mediante posta raccomandata.

Art. 3. Formulazione e consegna dei temi

1. I temi di cui all’articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.

2. Il tema di cui all’articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell’atto, nonché la specifica capacità di versare nell’atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.

3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal Ministero in un’area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l’inizio della prima prova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l’accesso all’area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all’articolo 4, comma 1. All’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata e redige un verbale in cui dà atto che la decrittazione è avvenuta dopo l’attivazione del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l’accesso all’area riservata del sito internet del Ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui è affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell’inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.

Art. 4. Svolgimento delle prove scritte

1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l’organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico – direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.

2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.

3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.

4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l’invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove scritte. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l’ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all’esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, le generalità dei candidati che hanno rifiutato di sottoporsi a controllo, nonché il presidente o il componente della commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all’esame.

5. Ciascun candidato è collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell’articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalità per l’assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.

6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura è iniziata.

7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.

8. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.

9. E’ escluso dall’esame colui che contravviene alle disposizioni dirette ad assicurare la regolarità dell’esame.

10. L’esclusione è disposta dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componenti della commissione.

11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i locali degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi è affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personale preposto.

13. I componenti della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se, nel corso delle prime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli stessi, non vi possono rientrare.

14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d’ordine del candidato stesso nell’elenco degli ammessi all’esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

15. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il timbro di riconoscimento della commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale ed il segretario.

16. Il piego di cui al comma 15 non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a norma del predetto comma.

17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque non trasparente, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest’ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d’ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l’impronta in ceralacca del sigillo della commissione. L’apposizione da parte del candidato, sui fogli consegnati, della sottoscrizione o di altro contrassegno oggettivamente atto a far riconoscere l’elaborato rende nulla la prova.

18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all’esterno da uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e suggellati con l’impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali l’ora in cui, nel giorno immediatamente successivo all’ultima prova, si procede all’operazione di raggruppamento di cui al presente comma e li invita ad assistervi. Alla presenza di almeno quattro componenti di cui al periodo precedente e di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l’integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un’unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l’operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 18.

20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

21. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d’appello individuata ai sensi dell’articolo 45 della legge; la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Il sorteggio di cui al periodo precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d’appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra la composizione delle commissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. Quando una Corte di appello presenta un numero di domande particolarmente elevato, il raggruppamento può essere costituito anche mediante l’inserimento di due o più Corti di appello che presentano un più contenuto numero di domande; all’esito del sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della Corte di appello più grande sono ripartiti tra le due o più Corti di appello ad essa abbinate e quelli elaborati dai candidati di queste ultime sono corretti da commissioni, individuate mediante sorteggio, costituite presso altre Corti di appello.

22. Esaurite le operazioni di cui ai commi 18, 19 e 20, il presidente della commissione distrettuale ne dà comunicazione al presidente della Corte d’appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d’appello presso la quale è istituita la commissione sorteggiata per la correzione ai sensi del comma precedente; il trasferimento ha luogo a cura dell’ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

23. Il Presidente della Corte d’appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui all’articolo 46, comma 5, della legge, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione distrettuale il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l’inizio delle operazioni di correzione degli elaborati ivi contenuti e adotta ogni provvedimento organizzativo opportuno.

24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all’articolo 49 della legge.

Art. 5. Correzione delle prove scritte

1. Terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.

2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell’articolo 4, comma 19 è compiuta contestualmente e non si dà apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all’articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale può disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della Corte di appello presso la quale la commissione è costituita; al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede la polizia penitenziaria.

3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all’articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresì la coerenza dell’elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, e la corretta applicazione delle regole processuali.

4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l’elaborato è, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essere annullato l’esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.

5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine può essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d’appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

6. All’attribuzione del voto complessivo si procede al termine della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per ultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo di cui all’articolo 4, comma 19. L’annotazione è sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario. Successivamente si procede ad inserire nella busta grande, sulla quale è stato apposto il numero progressivo a norma dell’articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre buste piccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande è chiusa secondo le modalità preventivamente stabilite dalla commissione centrale.

7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti del medesimo candidato è redatto un unico verbale. Il verbale riporta la data, l’ora di inizio e termine delle operazioni di correzione degli elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, la somma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numero progressivo di cui all’articolo 4, comma 19. Quando l’elaborato è valutato negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

8. Terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della Corte di appello, all’apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati. Delle operazioni del presente comma è redatto verbale in cui si dà atto dell’univoca associazione tra il numero progressivo apposto a norma dell’articolo 4, comma 19, e il nominativo del candidato.

9. All’esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissione distrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8 e l’elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nell’articolo 4.

10. Il presidente della commissione distrettuale istituita presso la Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di due componenti della commissione e del segretario della stessa nonché, ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni di sorteggio di una lettera dell’alfabeto. Il candidato che dovrà sostenere per primo la prova orale è colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri cognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L’intervallo temporale tra la data di deposito dell’elenco degli ammessi alla prova orale e l’inizio della stessa non può essere inferiore a un mese né superiore a due.

11. Quando sono costituite una o più sottocommissioni distrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogo mediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale, entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano con la decorrenza di cui all’articolo 4, comma 24.

Art. 6. Svolgimento delle prove orali

1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell’avvenuta pubblicazione si dà notizia a ciascun candidato a mezzo di posta elettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione o della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si applica l’articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove orali hanno inizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo al compimento delle operazioni di cui all’articolo 5.

2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l’ordine che è fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all’esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato può richiedere, prima dell’orario fissato per l’inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l’istanza si fonda su motivi di salute, il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l’istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell’impedimento.

3. Si applica l’articolo 46, comma 6, della legge.

4. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Successivamente all’illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell’articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all’estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell’argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l’effettiva preparazione dello stesso.

5. Il data base e il programma informatico di estrazione delle domande di cui al comma 4 sono realizzati, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che si avvale della commissione permanente di cui all’articolo 7, comma 2.

6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro quindici giorni dal collaudo, attesta la piena operatività del data base con decreto pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

7. Al termine di ciascun colloquio la commissione procede alla valutazione del candidato, distintamente per ogni materia. Le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in presenza del segretario.

8. Il segretario registra immediatamente nel processo verbale il punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonché la valutazione numerica di ciascun commissario, le domande estratte e allo stesso rivolte. Quando la prova orale è valutata negativamente, se ne dà motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio.

9. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l’organizzazione delle prove orali.

Art. 7. Modalità di alimentazione del data base e costituzione di una commissione permanente presso il Ministero della giustizia

1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d’esame e il segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione centrale stabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma del periodo precedente.

2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario di prima o seconda fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il supporto necessario per la predisposizione del data base di cui all’articolo 6, comma 4, individuando le modalità di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire il loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.

3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2, il presidente della commissione è, in luogo del direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia ovvero un magistrato da lui delegato.

4. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione permanente provvede ad apportare alle domande contenute nel data base ogni opportuna modifica per consentire un’adeguata valutazione della preparazione dei candidati e ad eliminare le domande che presentano un contenuto identico o analogo rispetto a quelle già inserite.

5. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dalla terza sessione di esame che si svolge successivamente alla pubblicazione di cui all’articolo 6, comma 6.

Art. 8. Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale

1. A decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all’articolo 49 della legge e sino alla pubblicazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 6, le commissioni e le sottocommissioni distrettuali predispongono, per ogni seduta, un congruo numero di domande, tra cui il candidato estrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere. Per ogni seduta, è redatto un verbale di tutte le domande predisposte dalla commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima dell’inizio delle prove orali, la commissione centrale stabilisce, per ciascuna materia d’esame, il numero minimo di domande da predisporre per ciascuna seduta a norma del presente comma.

2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione di cui all’articolo 6, comma 6, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, e i segretari delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali inseriscono nel data base tutte le domande predisposte per ogni seduta.

3. A decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 6, le domande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente con le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo.

Art. 9. Certificato per l’iscrizione nell’Albo
1. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.

Art. 10. Compensi

1. I compensi dei componenti effettivi e supplenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, dei segretari effettivi e supplenti e del personale preposto alla vigilanza sono liquidati a norma del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni».

2. Il compenso fisso di cui al decreto indicato al comma 1 è liquidato per intero in favore dei componenti effettivi e supplenti che hanno esaminato, nel corso delle prove scritte ed orali, un numero di candidati pari alla media dei candidati. La media dei candidati è ricavata sommando il numero complessivo di candidati esaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidati esaminati durante le prove orali e dividendo il risultato ottenuto per il numero dei componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali. Il compenso fisso è altresì liquidato per intero ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che hanno esaminato un numero di candidati non inferiore all’ottanta per cento della media dei candidati e non superiore al centoventi per cento della medesima media. Per ciascun componente, effettivo o supplente, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato un numero di candidati inferiore all’ottanta per cento della media, il compenso fisso è ridotto in misura pari alla metà dell’importo previsto dal decreto di cui al comma 1. All’esito delle riduzioni di cui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuano sono attribuiti a norma del comma 3.

3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, che hanno esaminato un numero di candidati pari o superiore al centoventi per cento della media, è attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma:

a) dell’importo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 15 ottobre 1999;
b) dell’importo costituito dalla divisione degli importi di cui al quinto periodo del comma 2 per il numero dei componenti di cui al presente comma.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche con riguardo alla liquidazione dei compensi dei segretari effettivi e supplenti.

5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 è in ogni caso aumentato a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto 15 ottobre 1999, e successivi adeguamenti, per ogni elaborato scritto e, per le prove orali, per ogni candidato esaminato.

6. Dalla pubblicazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 6, il compenso dei componenti delle commissioni e del segretario non può essere liquidato in assenza di un’attestazione di quest’ultimo da cui risulti l’inserimento delle domande nel data base a norma dell’articolo 8, comma 2, per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione, e a norma dell’articolo 7, comma 1, a decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione medesima.

Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Trascrizione ad opera di GiuristaEfficace]

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