In questo articolo vogliamo condividere con te una formula didattica – professionale per la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
1. I termini
Le comparse conclusionali debbono essere depositate, dalla rimessione della causa al collegio, entro i seguenti termini perentori:
Facciamo qualche doverosa precisazione:
- Il giudice, nel rimettere la causa in decisione, ha il dovere di fissare tali termini;
- Il termine è affidato in contemporanea a tutte le parti;
- Le parti hanno la facoltà non l’obbligo di depositare le memorie;
- Il deposito avviene in via telematica;
- I termini sono perentori, ciò significa che una volta spirato si consuma il potere, salva la possibilità di rimessione in termini;
- I termini sono conseguenziali, ciò significa che ciascun termine inizia a decorrere dalla scadenza del precedente (es. se il primo termine scade di sabato, è prorogata al lunedì, ed il secondo termine inizierà a decorrere da tale giorno);
2. I limiti
Le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l’accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478 – Rv. 590101).
Inoltre, l’art 190, comma secondo, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all’istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l’attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle già precisate conclusioni, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, fondata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (Cass. civ., Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894 – Rv. 583807).
3. Il contenuto
La comparsa conclusionale viene tradizionalmente suddivisa in due parti:
- La prima ripercorre, in modo oggettivo, l’intero svolgimento del processo, sintetizzando:
- gli atti introduttivi di parte;
- quanto accaduto nelle udienze;
- le memorie ex art 183 c.p.c. co. 6;
- le istanze e i provvedimenti istruttori;
- l’esito dell’eventuale C.T.U. e gli elementi probatori acquisiti.
- La seconda è dedicata alla vera e propria difesa, valutando nel merito:
- le risultanze istruttorie;
- il soddisfacimento degli oneri probatori;
- la verità dei fatti allegati, la loro qualificazione e sulle loro conseguenze giuridiche.
4. Schema
Dall’analisi della normativa e della giurisprudenza richiamata possiamo schematizzare come segue:
5. Formula
Vogliamo offrire un modello quanto più chiaro e semplice possibile, che permetta di evidenziare tutti i contenuti essenziali dell’atto [con in più qualche piccola indicazione pratica sulla redazione].
Quindi, oltre a personalizzare il modello al tuo caso di specie, sentiti libero di modificarne lo stile, il tono e la forma.
Questa è solo una possibile “struttura”, con un intento didattico e professionale, tutto il resto spetta a te!
Mi auguro che questo post ti sia utile e ti ricordo che ogni articolo – grazie anche alla collaborazione dei lettori – viene costantemente aggiornato e approfondito nel tempo al fine di offrire una guida quanto più completa ed esaustiva possibile.
La tua opinione conta. Miglioriamo insieme il Progetto.
Hai opinioni, pareri, correzioni da condividere su questo argomento?
Faccelo sapere! Il nostro obiettivo è offrire i migliori contenuti possibili.
Apprezziamo qualsiasi feedback ben argomentato.