1. Con sentenza del 2 ottobre 2019 il Tribunale di Roma, nella contumacia dell’appellata PREFETTURA DI ROMA, respinse l’appello proposto dalla DUEDDI IMMOBILIARE DI A.A. e C. SNC avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 4154-2018, la quale, a propria volta, aveva respinto l’opposizione avverso i verbali della Polizia Stradale di (Omissis) nn. (Omissis) e (Omissis), entrambi elevati per la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S., rilevata con sistema “(Omissis) – Tutor”.
Il Tribunale capitolino, esaminando i motivi di gravame ritenne, in primo luogo, infondate le deduzioni concernenti la mancata omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per contestare l’infrazione, osservando che tale profilo era estraneo alle ricadute della sentenza n. 113-2015 della Corte Costituzionale in tema di verifica periodica del corretto funzionamento delle apparecchiature, anche in virtù delle caratteristiche del sistema di rilevazione, il quale non rileva una velocità istantanea, bensì una “media ponderale su un tratto strada costante”, sottraendosi quindi a fenomeni di obsolescenza.
Ulteriormente, il Tribunale:
1) escluse l’applicabilità al sistema “(Omissis) – Tutor” delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, comma 3, in materia di diversi coefficienti di tolleranza, operando il solo coefficiente del 5%;
2) affermò l’infondatezza delle contestazioni relative alla nullità -per violazione dell’art. 192, comma 5, C.d.S.- del trasferimento dell’omologazione rilasciata dal Ministero per le infrastrutture dalla società Autostrade per l’Italia Spa e alla Autostrade Tech Spa , in quanto detto trasferimento era stato autorizzato con determinazione dirigenziale (Omissis) del 2010;
3) disattese le contestazioni relative all’assenza di autorizzazione all’uso del sistema “(Omissis) Tutor” in capo ad ANAS (ente che gestisce il tratto stradale ove era erano state rilevate entrambe le infrazioni), essendo (‘ANAS azienda pubblica soggetta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture;
4) affermò l’infondatezza del motivo di gravame connesso alla violazione del D.M. n. 3999/2004, art. 1, comma 4, escludendo profili discriminatori derivanti dalla presenza di svincoli, osservando che ad essere sanzionata era la violazione del limite di velocità media di percorrenza -in virtù del pericolo derivante dalla percorrenza costante di un tratto stradale a velocità elevata- violazione non configurabile in caso di uscita del veicolo da svincoli o di sosta in aree di servizio;
5) infine, disattese le doglianze con le quali era dedotta l’irregolarità della segnalazione con cartelloni della rilevazione di velocità per non essere specificato il sistema con cui tale rilevazione avveniva, non operando alcuna previsione normativa che imponesse tale segnalazione.
2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso la DUEDDI IMMOBILIARE DI A.A. e C. SNC. E’ rimasta intimata la PREFETTURA DI ROMA. A seguito della cancellazione dall’Albo dell’originario difensore, la DUEDDI IMMOBILIARE DI A.A. e C. SNC si è costituita con nuovo difensore in data 21 giugno 2021.
3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8-bis, n. 137, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento dei restanti.
5. La ricorrente ha depositato memoria.
1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 45, comma 6, D.P.R. n. 495 del 1992, 192, D.L. n. 121 del 2002, comma 5, 4, comma 3.
Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata, sovrapponendo il profilo dell’omologazione con quello della “taratura”, abbia escluso l’applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, comma 5, all’ANAS. Contesta, in primo luogo, che -come affermato nella decisione impugnata- il carattere di azienda sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture valga a sottrarre l’ANAS all’applicazione del disposto della previsione testè citata, rilevando che anche Autostrade per l’Italia Spa -soggetto che ha ottenuto l’omologazione-è parimenti azienda soggetta alla vigilanza del medesimo Ministero.
Argomenta, in secondo luogo, che, ai sensi della medesima disposizione, l’omologazione dell’apparecchiatura non può essere trasferita a soggetti diversi dal richiedente.
Deduce, infine, la illegittimità del trasferimento dell’omologazione dalla società Autostrade per l’Italia Spa e alla Autostrade Tech Spa , in quanto in contrasto ancora con il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, comma 5, il cui precetto risulterebbe svuotato ove il divieto dalla norma enunciato venisse limitato ai trasferimenti iure privatorum.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità con sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015.
Il ricorso lamenta che la decisione impugnata abbia escluso la necessità di procedere alla verifica periodica (“taratura”) dei sistemi di rilevazione della velocità “(Omissis) – Tutor”.
Argomenta in senso opposto -richiamando precedenti di questa Corte- la necessità di procedere alla verifica di tutte le apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità, osservando, peraltro, che l’argomentazione seguita dal Tribunale di Roma non tiene conto del fatto che il sistema “(Omissis) – Tutor”, pur rilevando una velocità media e non istantanea, calcola detta velocità sulla scorta dei dati forniti da un’apparecchiatura di misura del tempo che anch’essa è esposta ad obsolescenza.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6-bis.
Il ricorso reitera il profilo, già proposto come motivo di appello, in ordine alla irregolarità della segnalazione del controllo di velocità, dal momento che i cartelloni non specificavano il sistema di rilevazione utilizzato.
1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione del D.D. n. 3999 del 14 dicembre 2004, art. 1, comma 4.
Il ricorso critica la decisione del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la presenza, nel tratto di strada ove sono avvenute le due rilevazioni, di svincoli stradali e stazioni di servizio, lamentando la iniquità delle conclusioni cui perviene il ragionamento seguito dal Tribunale capitolino.
Deduce, quindi, la contrarietà del ragionamento seguito dal Tribunale rispetto alla ratio della previsione del Codice della Strada e la violazione della D.D. 3999-2004.
1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, commi 1 e 3.
Lamenta il ricorso che la decisione impugnata abbia ritenuto inapplicabili alla rilevazione mediante sistema “(Omissis) – Tutor” i coefficienti di tolleranza di previsti dal D.P.R. n. 495 del 1992, comma 3 dell’art. 345, argomentando nel senso dell’operatività della medesima ratio della norma citata anche al sistema di rilevazione della velocità media.
2. Appare opportuno esaminare, in primo luogo, il secondo motivo di ricorso, atteso il carattere dirimente della questione da esso sollevata, come anche rilevato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già in passato affermato, proprio con riferimento al sistema “(Omissis)-Tutor”, il principio per cui, poichè, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Sez. 6 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018 – Rv. 647218 – 01).
Il principio è stato ribadito anche di recente da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022, la quale ha, testualmente, osservato: “La giurisprudenza di questa Corte ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, ivi incluse quelle rientranti nella tipologia oggetto di causa (Cass. n. 533-2018), essendo irrilevante (cfr. Cass. n. 40627-2021) che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi – palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757-2019; Cass. n. 29093-2020)”.
La decisione del Tribunale Capitolino -nell’escludere che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015 trovino applicazione anche al sistema “(Omissis)-Tutor”- si è discostata da tali principi, ritenendo sufficiente l’omologazione dell’apparecchiatura ma escludendo l’esigenza di verificare la prova della verifica periodica di funzionalità e di taratura.
Va, per contro, ribadito che anche il sistema “(Omissis)-Tutor” deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.
Valgono sul punto i richiami già operati da questa Corte, nell’affermare che “è stato precisato che (Cass. n. 14597-2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata), aggiungendosi che la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorchè e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).
E’ quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sè sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità – circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria – spetta alla parte sanzionata l’onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell’1 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell’apparato).” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022).
In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio, quindi, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione.
3. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento dei restanti.
4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, il quale, nel decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, si conformerà al seguente principio: “L’obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità “(Omissis)-Tutor”. In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultima fede privilegiata”.
La Corte, accoglie il ricorso, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
- CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Infrazione al c.d.s. rilevata mediante sistema cd. “tutor” - Sentenza Corte Cost. n. 113 del 2015 - Contestazioni sull’affidabilità dell’accertamento - Verifica della sottoposizione a taratura - Necessità - Onere della prova a carico dell’Amministrazione - Contenuto - Attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione - Sufficienza - Esclusione..
- Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST..
- CED Cassazione
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