L’abilitazione

18. Quando può essere conseguita l’abilitazione?

Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al consiglio dell’ordine l’autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica. Il consiglio dell’ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

(Art. 9 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016).

Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.

(Art. 41 co.12 Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

L’anticipazione della pratica forense

19. È possibile anticipare il tirocinio forense durante l’università?

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell’ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché’ l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per l’ammissione all’anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea.

Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario puo’ chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, e’ cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.

In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i consigli dell’ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facolta’, dipartimenti o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni e’ condizione per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

(Art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016).

La scuola di specializzazione presso l’università

20. È possibile sostituire la pratica forense, con la frequenza di una scuola di specializzazione?

Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e’ valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

(Art. 41 co.9 Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

Interruzione pratica, lavoro ed incompatibilità

21. È possibile interrompere il tirocinio forense?

Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

L’interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell’età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all’avvocato presso il quale il tirocinio e’ svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. 3. L’interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

Se il consiglio dell’ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L’interessato deve essere sentito.

Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l’anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l’interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio dell’ordine.

L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

(Art. 7 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016).

 

22. È possibile lavorare e svolgere contemporaneamente il tirocinio forense?

Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell’ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell’ordine accerta l’assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l’attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell’ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

All’esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell’ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell’iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti.

(Art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016).

23. Quali sono le incompatibilità?

La professione di avvocato è incompatibile:

• con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

• con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

• con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché’ con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché’ con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché’ per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

• con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

(Art. 18 co.11, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

Il tirocinio all’estero

24. Il tirocinio può essere svolto anche all’estero?

Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell’ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest’ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

Al termine del semestre svolto all’estero, il praticante consegna al consiglio dell’ordine documentazione idonea a certificare l’effettività del tirocinio svolto all’estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell’ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all’estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata.

(Art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016)

Il tirocinio presso gli uffici giudiziari

(Art. 41 co.6 Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

(Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 58).

25. Quali sono i requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario?

Per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:

  • essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
  • aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

26. Come si presenta la domanda di partecipazione al tirocinio presso gli uffici giudiziari?

La domanda, redatta su supporto analogico o digitale, è indirizzata al capo dell’ufficio e consegnata alla segreteria dell’ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nella domanda può essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell’attività di praticantato.

Nella domanda devono essere attestati:

  • il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
  • il punteggio di laurea;
  • la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
  • i dati relativi all’avvocato presso il quale il praticante ha gia’ svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l’avvocato fa parte;
  • ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

27. Come si svolge il praticantato negli uffici giudiziari?

L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.

Il praticante avvocato può proseguire l’attività di praticantato anche presso uffici diversi da quelli in cui l’ha iniziata, purché’ presso ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi.

Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all’udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché’ con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell’ordine circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.

L’esame di stato

28. Cosa occorre per il rilasciato del certificato di compiuta pratica?

  • Domanda in bollo da € 16,00 rivolta al Consiglio tendente ad ottenere il rilascio della delibera di compiuta pratica;
  • Certificato (in carta bollata) rilasciato dal professionista attestante lo svolgimento della pratica per almeno 18 mesi;
  • Libretto della pratica forense, completato e vidimato per i tre semestri di pratica;
  • Relazione dettagliata sull’attività svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto esaminate; tale relazione deve essere firmata dal praticante e controfirmata dal professionista preso cui si è svolta la pratica (carta libera);
  • Versamento allo sportello del Consiglio di € 70,00;
  • All’atto del ritiro della sopraindicata delibera il richiedente dovrà portare una marca da bollo da € 16,00.

(Modello e richieste documentazione del COA di Napoli).

 

29. Come e quando presentare la domanda per l’esame di Stato?

Link 1: Esame di Stato Avvocati (giustizia.it)

Link 2: Ministero della giustizia | Concorsi, esami, selezioni e assunzioni

La cassa forense

30. Il praticante deve iscriversi alla Cassa forese?

L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale fino a un massimo di sei anni complessivi, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzato in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art.24, secondo comma, del presente Regolamento.

(Art. 5 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense).

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