In questo articolo faremo una panoramica normativa e giurisprudenziale della comparsa di costituzione e risposta. L’intento è quello di esporre tutti i concetti essenziali e di schematizzarli in modo chiaro e semplice.
1. La nozione
La comparsa di risposta è l’atto con il quale il convenuto si difende, facendo valere i suoi diritti ed eccependo difetti formali o sostanziali di quanto affermato dall’attore nell’atto di citazione.
Ha una funzione principale e due eventuali:
I destinatari sono due:
2. Il contenuto
L’atto di costituzione e risposta, ex art. 167 c.p.c., deve contenere:
Inoltre, deve contenere a pena di decadenza:
In aggiunta, deve contenere integrata con i requisiti formali previsti, in via generale, dall’art. 125 c.p.c.
3. I termini
Il convenuto, ex art. 166 c.p.c., deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [c.p.c. 82, 86], depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro i seguenti termini:
Solo il rispetto di tali termini consente di evitare le decadenze ex art. 167 c.p.c.
4. Le cause di nullità
La comparsa di costituzione e risposta, ex art. 167 c.p.c., è nulla se:
Quesiti giurisprudenziali
Di seguito una breve selezione di massime risolutive, suddivise per argomenti.
I. L’onere di “rispondere” ai fatti
II. Le deduzioni istruttorie
III. Le eccezioni
IV. L’eccezione e la domanda riconvenzionale
V. La chiamata in causa di un terzo
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