CONVENZIONE QUADRO

Il Consiglio Nazionale Forense
e
La Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche
  • Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l’ultimo anno del corso di laurea;
  • Visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l’articolo 5 del medesimo decreto;
  • Considerato che è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all’articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed a consentirne l’applicazione da parte delle Università e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge medesima;
convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente convenzione quadro, stipulata ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell’articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l’effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione quadro individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l’ammissione all’anticipazione del tirocinio.

2. In attuazione della presente convenzione quadro, i Consigli dell’Ordine possono stipulare, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

3. Tali convenzioni possono altresì prevedere forme di collaborazione e coordinamento, tra Consigli dell’Ordine ed Università, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

4. I progetti formativi concordati tra i due Enti dovranno essere sottoscritti oltre che dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dal Preside o Direttore delle strutture di cui all’articolo 2, lettera f), della presente convenzione quadro, dal tutor accademico individuato dalle competenti strutture universitarie, e dal professionista presso il cui Studio si svolgerà il tirocinio.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione quadro si intende per:

a) “legge”: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense);

b) “regolamento”: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

c) “Consiglio dell’Ordine”: il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di ogni circondario;

d) “tirocinio”: il tirocinio per l’accesso alla professione forense di cui all’articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

e) “corso di laurea”: il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);

f) “Università”: Università nelle quali sono presenti strutture, quali Facoltà, Dipartimenti o Scuole, presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);

e) “CFU”: crediti formativi universitari.

Articolo 3 – Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell’Unione europea (IUS/14).

Articolo 4 – Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell’articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell’Ordine ed è altresì corredata:

a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

– di cui all’articolo 3 della presente convenzione;

– di cui all’articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge; b) dall’indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) dall’indicazione del tutor accademico, indicato dal Preside o Direttore delle strutture di cui all’articolo 1, lettera f), della presente convenzione quadro e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 4;

d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside o Direttore delle strutture di cui all’articolo 1, lettera f), della presente convenzione quadro, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui ai al precedente articolo 1, commi 3 e 4.

2. Le convenzioni di cui al precedente articolo 1, comma 2, possono prevedere specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.

3. Il Consiglio dell’Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 5 – Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d).

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’articolo 43 della legge.

3. Ai fini di cui al comma precedente le Università possono, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge, convenire con i Consigli degli ordini l’istituzione e l’organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all’anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest’ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.

4. Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 4, il tutor accademico vigila sull’effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull’andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all’articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento può essere ridotto da venti a dodici.

7. Il Consiglio dell’Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 4, del regolamento.

8. Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 4, d’intesa tra il Consiglio dell’Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell’elaborazione della dissertazione relativa all’esame finale di laurea in giurisprudenza.

9. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.

11. Ai sensi dell’articolo 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell’articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 6 – Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 4, che deposita presso il Consiglio dell’Ordine.

2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell’Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell’ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell’Ordine non rilascia l’attestato. In questo caso il praticante e l’Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l’articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 7 – Durata e rinnovo

1. La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

Articolo 8 – Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione quadro si applicano le disposizioni della legge e del regolamento.

[Trascrizione ad opera di GiuristaEfficace]

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