1. Le principali attività del Convenuto

Il convenuto non oltre la prima udienza di trattazione deve:

  • eccepire l’improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione (art. 5 , d.l. 28/2010) o della negoziazione assistita (art. 3, d.l. 132/2014).
  • prendere posizione e difendersi in relazione alle domande o eccezioni proposte dall’attore in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto.

2. Le attività possibili ad entrambe le Parti

Le parti (attore e convenuto), ex art. 183 c.p.c., possono:

  • precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
  • richiedere al giudice, che li concede, i seguenti termini perentori:
    • 30 gg. per depositare memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
    • 30 gg. per depositare memorie per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
    • 20 gg. per depositare memorie per le sole indicazioni di prova contraria.

Inoltre:

  • possono chiedere congiuntamente la fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.
  • la parte che ha dimostrato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ex art. 184 bis c.p.c. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede, rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.
  • Forniscono al Giudice i chiarimenti loro richiesti, e trattano le questioni rilevate d’ufficio dal Giudice.

3. Le attività in caso di mancata costituzione di controparte

Se l‘attore non si costituisce in giudizio nei termini ex at. 165 c.p.c. nè all’udienza di prima comparizione, il convenuto tempestivamente costituito può:
  • chiedere che venga dichiarata la contumacia dell’attore ed il proseguimento del giudizio;
    • con richiesta della concessione dei termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
    • con richiesta che venga rimessa in decisione.
  • chiedere che venga disposta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio ex art. 290 c.p.c..

(La contumacia della parte non costituita può essere pronunciata dal giudice quando sia decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza ex art. 59 disp. att. c.p.c.)

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